Art. 8
Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori
In vigore dal 8 giu 2016
Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori
1. Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all', paragrafo 3.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:
a)
perseguano uno o più dei seguenti scopi:
i)
nel caso di animali riproduttori di razza pura:
—
il miglioramento della razza;
—
la conservazione della razza;
—
la creazione di una nuova razza;
—
la ricostituzione di una razza;
ii)
nel caso di suini ibridi riproduttori:
—
il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;
—
la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;
b)
descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;
c)
rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.
4. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:
a)
gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;
b)
non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;
c)
detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;
d)
detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.
5. Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.
Storico versioni
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