Art. 9

Modifiche a un programma genetico approvato

In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche a un programma genetico approvato 1.   Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all', paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all', paragrafo 3. 2.   La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico. 3.   Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica. 4.   Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.
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