Art. 10

Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici

In vigore dal 8 giu 2016
Deroghe all', paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici 1.   In deroga all', paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell', paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi: a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico: i) in caso di razza a rischio di estinzione; o ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri: a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato; b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici; c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.
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