Art. 11
Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici
In vigore dal 8 giu 2016
Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici
Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell', paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all', paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell', paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.
Storico versioni
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