Art. 13
Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12
In vigore dal 8 giu 2016
Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell', paragrafo 3 e, se del caso, dell'
1. Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all', a condizione che:
a)
i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;
b)
i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.
2. Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all', hanno il diritto:
a)
all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all' e all';
b)
alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall' ente selezionatore conformemente all';
c)
alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all';
d)
alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all';
e)
al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all', paragrafi 1 e 4.
f)
ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;
g)
ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.
3. Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:
a)
di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;
b)
di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b.
Storico versioni
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