Art. 30
Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale
In vigore dal 8 giu 2016
Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale
1. Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all' e, se del caso, all' richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.
2. I certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono rilasciati unicamente da:
a)
gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che attuano su tali animali riproduttori programmi genetici approvati conformemente all' e, se del caso, all';
b)
le autorità competenti di cui all', paragrafo 3, o, se del caso, all', paragrafo 2, lettera a), se così decidono; o
c)
gli organismi di allevamento riportati nell'elenco di cui all' che attuano programmi genetici su tali animali riproduttori.
3. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.
4. Qualora gli animali riproduttori siano stati iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, ovvero il relativo materiale germinale sia oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o detto materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
L'ente selezionatore o l'ente ibridatore di spedizione degli animali riproduttori o del relativo materiale germinale che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati rilascia il certificato zootecnico.
5. Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all', ovvero il relativo materiale germinale siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
Il certificato zootecnico è rilasciato dall'organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all' che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati, ovvero dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione.
6. I certificati zootecnici di cui ai paragrafi 4 e 5:
a)
contengono le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V;
b)
sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 10.
7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che affida tali attività a terzi nel caso di una ente selezionatore conformemente all', paragrafo 1, lettera b), riporta nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore di razza pura o per il suo materiale germinale quanto segue:
a)
i risultati della prova di performance;
b)
i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
c)
difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che affida tali attività a terzi nel caso di un ente ibridatore conformemente all', paragrafo 1, lettera b), indica, se il programma genetico lo richiede, nel certificato zootecnico rilasciato per un suino ibrido riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:
a)
i risultati della prova di performance;
b)
i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
c)
difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguarda alle modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V, al fine di aggiornali onde tenere conto:
a)
dei progressi scientifici;
b)
degli sviluppi tecnologici;
c)
del funzionamento del mercato interno; o
d)
della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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