Art. 31

Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

In vigore dal 8 giu 2016
Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale 1.   In deroga all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall' ente selezionatore o dall' ente ibridatore, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale. 2.   In deroga all', paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente può consentire che i modelli di cui all', paragrafo 6, lettera b), non siano utilizzati, a condizione che: a) nel caso di animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, o all'allegato V, parte 3, capo I, figurino in altri documenti che accompagnano tali animali riproduttori, rilasciati dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore; b) nel caso di materiale germinale delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina: i) le informazioni relative ai donatori di tale materiale germinale figurino in altri documenti o in copie del certificato zootecnico originale che accompagnano il materiale germinale in questione o siano messe a disposizione su richiesta, prima o dopo la spedizione di detto materiale, dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1; ii) le informazioni relative allo sperma, agli ovociti o agli embrioni figurino in altri documenti che accompagnano lo sperma, gli ovociti o gli embrioni in questione, emessi dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1. 3.   In deroga all', paragrafo 7, lettere a) e b), e all', paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o nei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.
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