Art. 29
Centri di riferimento dell'Unione europea
In vigore dal 8 giu 2016
Centri di riferimento dell'Unione europea
1. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere l'armonizzazione o il miglioramento dei metodi di prova della performance o di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o dai terzi da esse designati conformemente all', paragrafo 1, lettera b), la Commissione può adottare atti di esecuzione che designino i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione o al miglioramento di detti metodi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere la definizione o l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori, dai terzi da esse designati conformemente all', paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti o da altre autorità degli Stati membri ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze, la Commissione può adottare atti di esecuzione che al fine di designare i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione o all'armonizzazione di detti metodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguono una procedura di selezione pubblica e sono limitate nel tempo o riviste regolarmente.
4. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo:
a)
soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1; e
b)
sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui:
i)
all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;
ii)
all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,
nella misura in cui detti compiti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento stabiliti in conformità degli obiettivi e delle priorità dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione conformemente all' del regolamento (UE) n. 652/2014.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle modifiche:
a)
dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;
b)
dei compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
Gli atti delegati di cui al presente paragrafo tengono debitamente conto:
a)
delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre armonizzare o migliorare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della prova della performance o della valutazione genetica; o
b)
delle razze a rischio di estinzione per le quali occorre stabilire metodi di conservazione della razza o di protezione della diversità genetica nell'ambito della razza in questione, o armonizzare quelli esistenti, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti in tali settori.
6. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1 o 2 sono soggetti a controlli della Commissione al fine di verificare:
a)
la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;
b)
il corretto espletamento dei compiti di cui:
i)
all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;
ii)
all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2.
Se dai risultati di detti controlli risulta che un centro di riferimento dell'Unione europea non soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, o non espleta a dovere i compiti di cui all'allegato IV, punto 2 o 3, la Commissione può adottare atti d'esecuzione che riducano il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell' del regolamento (UE) n. 652/2014 o revochino la designazione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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