Art. 28

Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche 1.   Qualora esegua una prova di performance o una valutazione genetica di animali riproduttori ovvero affidi a terzi tali attività conformemente all', paragrafo 1, lettera b), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente di cui all', paragrafo 3, o, se del caso, all', paragrafo 5, le seguenti informazioni: a) registrazioni di tutti i dati risultanti dalla prova di performance e dalla valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio in cui opera l'autorità competente; b) indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche; c) informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance; d) informazioni sui metodi statistici utilizzati per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate; e) descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate, compresi, se del caso, dettagli sulla valutazione genomica. 2.   L'ente selezionatore o l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all', paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale conformemente all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), e dell', paragrafo 1, lettera b).
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