Art. 24
Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione
In vigore dal 8 giu 2016
Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione
1. Un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all', sui suini ibridi riproduttori di una razza, di una linea o di un incrocio, ammette:
a)
a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore della stessa razza, della stessa linea o dello stesso incrocio, quale definito dal programma genetico;
b)
a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all', se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'.
c)
a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera b), a condizione che tali ovociti ed embrioni siano stati raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all', se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all';
d)
al fine di testare i suini maschi ibridi riproduttori, lo sperma raccolto da tali suini ibridi riproduttori, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che tale sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare detti suini ibridi riproduttori entro i limiti quantitativi necessari all'ente ibridatore per effettuare tali test conformemente all'.
2. I suini ibridi riproduttori maschi, iscritti in un registro suini ibridi istituito da un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell', paragrafo 3 e, se del caso, dell', e il loro materiale germinale sono ammessi da un altro ente ibridatore che realizza un programma genetico sulla stessa razza, la stessa linea o sullo stesso incrocio nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri suini ibridi riproduttori.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale dei suini ibridi riproduttori di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per l'uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale dei suini ibridi riproduttori presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma o un centro di stoccaggio di embrioni da parte di un gruppo di raccolta e produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-24