Art. 26
Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica
In vigore dal 8 giu 2016
Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alle modifiche all'allegato III in materia di prova di performance e valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina per tenere conto:
a)
dei progressi scientifici;
b)
degli sviluppi tecnologici; o
c)
della necessità di salvaguardare preziose risorse genetiche.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina di cui al presente articolo, compresa l'interpretazione dei loro risultati. Nel far ciò, essa tiene conto dei progressi tecnici e scientifici o delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento competenti di cui all', paragrafo 1 o, in loro mancanza, dei principi riconosciuti dall'ICAR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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