Art. 28.tit_1

Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

In vigore dal 8 giu 2016
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Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche (Art. 28.tit_1 Regolamento (UE) 2016/1012) — Testo vigente | Portale Normativo