Art. 27
Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica
In vigore dal 8 giu 2016
Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica
1. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori, qualora debbano realizzare la prova di performance o la valutazione genetica in base al programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all':
a)
realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica; o
b)
designano i terzi ai quali deve essere affidata detta prova di performance o valutazione genetica.
2. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti possono richiedere che, ai fini della designazione di terzi come previsto al paragrafo 1, lettera b), tali terzi, se non sono enti pubblici specificatamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti, debbano essere autorizzati per la realizzazione della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori da parte di detto Stato membro o, se esso così decide, delle sue autorità competenti.
3. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti, avvalendosi della disposizione di cui al paragrafo 2, provvedono affinché ottengano un'autorizzazione i terzi di cui a tale paragrafo ove dispongano:
a)
degli impianti e delle attrezzature necessarie a realizzare la prova di performance o la valutazione genetica;
b)
di personale adeguatamente qualificato; e
c)
della capacità di realizzare la prova di performance e la valutazione genetica conformemente all';
4. In deroga all', paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro o la sua autorità competente possono decidere che i terzi autorizzati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o gli enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano responsabili nei confronti di detta autorità competente del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento applicabili alla prova di performance o alla valutazione genetica che siano state demandate all'esterno.
5. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica o i terzi designati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore in conformità del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, o autorizzati da uno Stato membro o dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono obbligarsi a rispettare le regole e norme stabilite dall'ICAR o possono partecipare alle attività svolte dai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'.
I risultati di tale obbligazione o la partecipazione a tali attività possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti all'atto del riconoscimento di tali enti selezionatori o enti ibridatori, dell'approvazione dei loro programmi genetici, dell'autorizzazione di detti terzi o dello svolgimento di controlli ufficiali su tali enti ibridatori.
6. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori rendono pubbliche le informazioni dettagliate su chi effettua la prova di performance o la valutazione genetica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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