Art. 12
Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti
In vigore dal 8 giu 2016
Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti
1. Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell', paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell', paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell', paragrafo 3.
2. L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell', paragrafo 3:
a)
ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;
b)
su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell', paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.
3. L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:
a)
in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e
b)
l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:
i)
i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o
ii)
la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;
iii)
qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
—
in caso di razza a rischio di estinzione; o
—
in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
4. L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell', paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.
5. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.
6. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell', paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all' ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.
8. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell', paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.
9. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell', paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell', paragrafo 3.
10. Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.
11. L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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