Art. 14

Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

In vigore dal 8 giu 2016
Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori 1.   Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all', gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione. 2.   Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b). 3.   Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b). 4.   Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all', in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
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