Art. 16
Sezione principale dei libri genealogici
In vigore dal 8 giu 2016
Sezione principale dei libri genealogici
1. Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:
a)
in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure
b)
in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;
Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all' o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all', prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.
2. Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'.
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