Art. 17

Sezioni supplementari dei libri genealogici

In vigore dal 8 giu 2016
Sezioni supplementari dei libri genealogici Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui: a) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina, b) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o c) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.
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