Art. 19

Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza

In vigore dal 8 giu 2016
Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza 1.   In deroga all', paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all', per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all', detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico. Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga: a) definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate; b) fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico; c) identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza. 2.   Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che: a) nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata; b) se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico; c) siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza. 3.   L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all', paragrafo 1. 4.   Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'. 5.   Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'.
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