Art. 34

Compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento

In vigore dal 8 giu 2016
Compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento 1.   La Commissione tiene, aggiorna e pubblica un elenco degli organismi di allevamento. 2.   La Commissione riporta nell'elenco di cui al paragrafo 1 unicamente l'organismo di allevamento per il quale essa ha ricevuto dal servizio ufficiale del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che quell'organismo di allevamento soddisfa i seguenti requisiti: a) attua un programma genetico equivalente a quelli approvati conformemente all', paragrafo 3, e realizzati sulla stessa razza da enti selezionatori o sulla stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio da enti ibridatori per quanto riguarda in particolare: i) l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici o la loro registrazione nei registri suini ibridi; ii) l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione; iii) l'utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per l'esecuzione di prove e a fini di riproduzione; iv) i metodi utilizzati per la prova di performance e la valutazione genetica; b) è sorvegliato o controllato da un servizio ufficiale nel paese terzo interessato; c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici dagli enti selezionatori o registrati nei registri suini ibridi dagli enti ibridatori, e i discendenti ottenuti dal relativo materiale germinale, siano iscritti o ammissibili all'iscrizione, senza discriminazione sulla base del paese d'origine, nel libro genealogico o nel registro suini ibridi istituito per la stessa razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore. 3.   La Commissione riporta altresì nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo un riferimento a quei paesi terzi in cui esistono misure che sono considerate equivalenti in conformità dell', compreso un riferimento a tutti gli organismi di allevamento di detti paesi terzi. 4.   La Commissione cancella dall'elenco senza indebito ritardo gli organismi di allevamento che non soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.
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