Art. 36

Iscrizione nei libri genealogici o registrazione nei registri suini ibridi di animali riproduttori e dei discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione

In vigore dal 8 giu 2016
Iscrizione nei libri genealogici o registrazione nei registri suini ibridi di animali riproduttori e dei discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione 1.   Su richiesta di un allevatore, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore iscrive nella sezione principale del proprio libro genealogico o registra nel registro suini ibridi gli animali riproduttori importati nell'Unione e i discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione, a condizione che: a) tali animali riproduttori o i donatori di tale materiale germinale siano iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento nel paese terzo di spedizione; b) tale materiale germinale soddisfi le condizioni di cui all', paragrafi 1 o 2, se prescritto dal programma genetico attuato dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione; c) tale animale riproduttore presenti le caratteristiche della razza o, nel caso di un suino ibrido riproduttore, le caratteristiche della razza, della linea o dell'incrocio stabilite nel programma genetico attuato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione; d) l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'. 2.   Gli Stati membri o le autorità competenti non vietano, limitano od ostacolano per motivi zootecnici o genealogici l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori o del relativo materiale germinale, né il successivo utilizzo di tali animali o del relativo materiale germinale, se detti animali riproduttori o i donatori di detto materiale germinale sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento figurante nell'elenco degli organismi di allevamento istituito conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo