Art. 38
Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura
In vigore dal 8 giu 2016
Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura
1. Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a una razza delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza a condizione che:
a)
sia necessario conservare tale razza o introdurla nello Stato membro o nel territorio in cui l'autorità competente opera; oppure
b)
tale razza sia a rischio di estinzione.
2. L'autorità competente che attua un programma genetico conformemente al presente articolo adotta le misure necessarie per garantire che ciò non abbia un effetto negativo sulla possibilità:
a)
per le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori o gli enti pubblici, di essere riconosciuti come ente selezionatore conformemente all', paragrafo 3);
b)
per le ente selezionatore, di vedere approvati i loro programmi genetici conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'.
3. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente:
a)
dispone di personale sufficiente e qualificato, e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente il programma genetico;
b)
è in grado di eseguire i controlli necessari per la tenuta delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura che sono oggetto del programma genetico;
c)
dispone di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori di razza pura e di un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico coperto dal programma genetico;
d)
è in grado di produrre, ovvero ha prodotto per loro, ed è in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori di razza pura necessari per l'attuazione del programma genetico;
e)
ha adottato un regolamento interno:
i)
per la composizione delle controversie con gli allevatori che partecipano al programma genetico;
ii)
per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano al programma genetico;
iii)
per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma genetico.
4. Il programma genetico di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
informazioni sul suo scopo, che deve essere la preservazione della razza, il miglioramento della razza, la creazione di una nuova razza o la ricostruzione di una razza, ovvero una combinazione degli stessi;
b)
il nome della razza coperta dal programma genetico, al fine di evitare confusioni con animali riproduttori di razza pura simili ma appartenenti ad altre razze iscritti in altri libri genealogici esistenti;
c)
le caratteristiche dettagliate della razza interessata dal programma genetico, compresa un'indicazione delle caratteristiche essenziali;
d)
informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato;
e)
informazioni sul sistema di identificazione degli animali riproduttori di razza pura, che garantiscono che gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in un libro genealogico solo una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
f)
informazioni sul sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici;
g)
gli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa un'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati, relativamente a tali obiettivi, concernenti la selezione degli animali riproduttori di razza pura;
h)
qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:
i)
informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;
ii)
informazioni sul sistema relativo alla valutazione genetica e, se del caso, la valutazione genomica degli animali riproduttori di razza pura;
i)
qualora siano istituite sezioni supplementari quali previste all', o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi quali previste all', le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o le procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;
j)
qualora, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, il programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione di cui all', paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;
k)
qualora l'autorità competente affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico, le informazioni su tali attività e il nome e i recapiti dei terzi designati.
5. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura della specie equina, i requisiti di cui all'allegato I, parte 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, lettere a) e c), si applicano in aggiunta a quelli stabiliti ai paragrafi 3 e 4.
6. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente informa con trasparenza e tempestività gli allevatori che partecipano al programma genetico di eventuali modifiche.
7. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, si applicano mutatis mutandis gli , da 13 a 22, 25, 27, l', paragrafo 2, gli , e l', paragrafo 1.
Storico versioni
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