Art. 37

Controlli per l'attribuzione delle aliquote dei dazi convenzionali ad animali riproduttori di razza pura che sono importati nell'Unione

In vigore dal 8 giu 2016
Controlli per l'attribuzione delle aliquote dei dazi convenzionali ad animali riproduttori di razza pura che sono importati nell'Unione 1.   Qualora l'operatore responsabile di una partita di animali riproduttori di razza pura richieda l'applicazione delle aliquote dei dazi convenzionali per animali riproduttori di razza pura di cui nel regolamento (CEE) n. 2658/87 agli animali di tale partita: a) tali animali sono accompagnati da: i) un certificato zootecnico quale previsto all', paragrafo 5, o all'; ii) un documento indicante che essi devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore; b) tale partita è oggetto di controlli ai posti di ispezione frontalieri, comprendenti i controlli documentali, dell'identità e fisici di cui all' della direttiva 91/496/CEE. 2.   L'obiettivo dei controlli previsti al paragrafo 1, lettera b), consiste nel verificare che: a) la partita sia accompagnata dai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a); b) il contenuto e l'etichettatura della partita corrispondano alle informazioni fornite nei documenti di cui al paragrafo 1, lettera a).
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