Art. 32
Deroghe relative ai requisiti riguardanti il formato dei certificati zootecnici emessi per animali riproduttori di razza pura della specie equina
In vigore dal 8 giu 2016
Deroghe relative ai requisiti riguardanti il formato dei certificati zootecnici emessi per animali riproduttori di razza pura della specie equina
1. In deroga all', paragrafo 6, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell' riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. In deroga al paragrafo 1, quando i risultati aggiornati delle prove di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1), lettera m), non siano menzionate nel documento di cui al paragrafo 1, a condizione che l'ente selezionatore faccia riferimento a detto sito web in tale documento.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1) lettere m) e n), figurino in altri documenti emessi dall'ente selezionatore per gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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