Art. 39

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2016
Designazione delle autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti cui conferiscono la responsabilità di effettuare controlli ufficiali atti a verificare la conformità degli operatori alle disposizioni previste dal presente regolamento, e di svolgere altre attività ufficiali atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni. 2.   Ciascuno Stato membro: a) redige e tiene aggiornato un elenco delle autorità competenti che ha designato conformemente al paragrafo 1, che comprende i relativi recapiti; b) specifica nell'elenco di cui alla lettera a) i recapiti a cui devono essere inviate: i) le notifiche di cui all'; oppure ii) le informazioni, le richieste o le notifiche di cui agli ; c) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico su un sito web e comunica detto sito alla Commissione. 3.   La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei siti web di cui al paragrafo 2, lettera c), e mette detto elenco a disposizione del pubblico.
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