Art. 48

Cooperazione e assistenza amministrativa

In vigore dal 8 giu 2016
Cooperazione e assistenza amministrativa 1.   Qualora una non conformità si manifesti, si diffonda o produca effetti in più di uno Stato membro, le autorità competenti di detti Stati membri cooperano tra loro e si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per garantire la corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento. 2.   La cooperazione e l'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1 possono comprendere quanto segue: a) la domanda motivata di un'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») volta a ottenere dall'autorità competente di un altro Stato membro («autorità competente destinataria della domanda») le informazioni necessarie per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro seguito; b) se la non conformità è suscettibile di avere ripercussioni in altri Stati membri, la notifica alle autorità competenti di detti altri Stati membri da parte dell'autorità competente a conoscenza della non conformità; c) la fornitura senza indebiti ritardi all'autorità competente richiedente, a cura dell'autorità competente destinataria della domanda, delle informazioni e dei documenti necessari, una volta che le informazioni e i documenti pertinenti siano disponibili; d) l'effettuazione di indagini o controlli ufficiali da parte dell'autorità competente destinataria della domanda necessari per: i) fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni e i documenti necessari, tra cui informazioni circa i risultati delle indagini o dei controlli ufficiali di cui sopra e, se del caso, comunicare le misure adottate; ii) verificare, se del caso in loco, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme stabilite dal presente regolamento; e) previo accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione di un'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dalle autorità competenti di un altro Stato membro. 3.   Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori o su loro materiale germinale originari di un altro Stato membro evidenzino ripetuti casi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro che ha eseguito i controlli ufficiali ne informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri. 4.   Il presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali: a) applicabili alla divulgazione di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o sono ad essi collegati; b) destinate a tutelare gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. 5.   Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo avvengono per iscritto, su carta o in formato elettronico.
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