Art. 47
Provvedimenti in caso di accertata non conformità
In vigore dal 8 giu 2016
Provvedimenti in caso di accertata non conformità
1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
a)
adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per stabilire le responsabilità degli operatori interessati;
b)
adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi.
Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli operatori interessati.
In particolare le autorità competenti, a seconda dei casi:
a)
dispongono che l'ente selezionatore rinvii l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o che l'ente ibridatore rinvii la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi;
b)
dispongono che gli animali riproduttori o il loro materiale germinale non siano utilizzati per la riproduzione in conformità del presente regolamento;
c)
sospendono l'emissione dei certificati zootecnici da parte dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;
d)
sospendono o revocano l'approvazione di un programma genetico realizzato da un ente selezionatore o da un ente ibridatore se, nell'ambito delle loro attività, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all';
e)
revocano il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore concesso conformemente all', paragrafo 3 se tale ente selezionatore o tale ente ibridatore non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di cui all', paragrafo 3;
f)
adottano qualsiasi altra misura da esse ritenuta opportuna per garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti trasmettono agli operatori interessati o ai loro rappresentanti:
a)
una notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
b)
informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
3. Le autorità competenti seguono l'evoluzione della situazione e modificano, sospendono o cessano le misure da esse adottate conformemente al presente articolo in base alla gravità della non conformità e alla chiara indicazione del ripristino della conformità.
4. Gli Stati membri possono disporre che le spese sostenute in applicazione del presente articolo da parte delle autorità competenti interessate siano interamente o parzialmente a carico degli operatori responsabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-47