Art. 47

Provvedimenti in caso di accertata non conformità

In vigore dal 8 giu 2016
Provvedimenti in caso di accertata non conformità 1.   Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per stabilire le responsabilità degli operatori interessati; b) adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi. Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli operatori interessati. In particolare le autorità competenti, a seconda dei casi: a) dispongono che l'ente selezionatore rinvii l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o che l'ente ibridatore rinvii la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi; b) dispongono che gli animali riproduttori o il loro materiale germinale non siano utilizzati per la riproduzione in conformità del presente regolamento; c) sospendono l'emissione dei certificati zootecnici da parte dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore; d) sospendono o revocano l'approvazione di un programma genetico realizzato da un ente selezionatore o da un ente ibridatore se, nell'ambito delle loro attività, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'; e) revocano il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore concesso conformemente all', paragrafo 3 se tale ente selezionatore o tale ente ibridatore non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di cui all', paragrafo 3; f) adottano qualsiasi altra misura da esse ritenuta opportuna per garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento. 2.   Le autorità competenti trasmettono agli operatori interessati o ai loro rappresentanti: a) una notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni; b) informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili. 3.   Le autorità competenti seguono l'evoluzione della situazione e modificano, sospendono o cessano le misure da esse adottate conformemente al presente articolo in base alla gravità della non conformità e alla chiara indicazione del ripristino della conformità. 4.   Gli Stati membri possono disporre che le spese sostenute in applicazione del presente articolo da parte delle autorità competenti interessate siano interamente o parzialmente a carico degli operatori responsabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo