Art. 46

Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali

In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali 1.   Nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, ove richiesto dalle autorità competenti, danno al personale di queste ultime il necessario accesso: a) alle proprie attrezzature, ai propri locali e ad altri siti posti sotto il loro controllo; b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; c) ai propri animali riproduttori e al materiale germinale degli stessi posto sotto il loro controllo; d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti. 2.   Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti e cooperano con esso.
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