Art. 46
Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
1. Nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, ove richiesto dalle autorità competenti, danno al personale di queste ultime il necessario accesso:
a)
alle proprie attrezzature, ai propri locali e ad altri siti posti sotto il loro controllo;
b)
ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c)
ai propri animali riproduttori e al materiale germinale degli stessi posto sotto il loro controllo;
d)
ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti e cooperano con esso.
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