Art. 45
Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali
In vigore dal 8 giu 2016
Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali
1. Le autorità competenti redigono una documentazione scritta su ciascuno dei controlli ufficiali che esse svolgono.
Tale documentazione scritta contiene:
a)
una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;
b)
i metodi di controllo applicati;
c)
i risultati del controllo ufficiale;
d)
se del caso, l'indicazione delle misure che le autorità competenti impongono agli operatori di adottare a seguito dei risultati del controllo ufficiale.
2. Salvo se diversamente richiesto ai fini di indagini giudiziarie o della tutela di procedimenti giudiziari, le autorità competenti rilasciano agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale una copia della documentazione scritta di cui al paragrafo 1.
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