Art. 45

Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali

In vigore dal 8 giu 2016
Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti redigono una documentazione scritta su ciascuno dei controlli ufficiali che esse svolgono. Tale documentazione scritta contiene: a) una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale; b) i metodi di controllo applicati; c) i risultati del controllo ufficiale; d) se del caso, l'indicazione delle misure che le autorità competenti impongono agli operatori di adottare a seguito dei risultati del controllo ufficiale. 2.   Salvo se diversamente richiesto ai fini di indagini giudiziarie o della tutela di procedimenti giudiziari, le autorità competenti rilasciano agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale una copia della documentazione scritta di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo