Art. 43
Norme in materia di controlli ufficiali
In vigore dal 8 giu 2016
Norme in materia di controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli operatori con frequenza adeguata, tenendo conto:
a)
del rischio di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
b)
dei precedenti degli operatori per quanto riguarda i risultati dei controlli ufficiali cui sono stati sottoposti e la loro conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
c)
dell'affidabilità e dei risultati dei controlli interni effettuati dagli operatori o da terzi, su loro richiesta, al fine di verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
d)
di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono effettuati secondo procedure documentate contenenti istruzioni per il personale addetto alla loro esecuzione.
3. I controlli ufficiali sono effettuati previa notifica all'operatore, a meno che non sussistano motivi per procedere ai controlli ufficiali senza preavviso.
4. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori, senza che ciò si ripercuota negativamente sulla qualità dei controlli medesimi.
5. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali secondo le stesse modalità a prescindere dal fatto che gli animali riproduttori o loro materiale germinale:
a)
provengano dallo Stato membro in cui sono effettuati i controlli ufficiali o da un altro Stato membro o
b)
siano in entrata nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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