Art. 42

Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti 1.   Fatte salve le situazioni in cui la diffusione è richiesta dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale, le autorità competenti chiedono ai membri del proprio personale di obbligarsi a non rivelare a terzi le informazioni acquisite durante l'espletamento dei loro compiti nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, che per loro natura sono coperte da riservatezza professionale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prioritario alla loro divulgazione. 2.   Le informazioni coperte da riservatezza professionale menzionate al paragrafo 1 includono le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe: a) lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini; b) la tutela degli interessi commerciali di un operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica; c) la tutela dei procedimenti giudiziari e dei pareri legali.
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