Art. 40

Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici

In vigore dal 8 giu 2016
Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici In deroga al presente capo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le autorità competenti attuino i programmi genetici in conformità dell' e rispettino le disposizioni di tale articolo.
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