Art. 40
Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici
In vigore dal 8 giu 2016
Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici
In deroga al presente capo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le autorità competenti attuino i programmi genetici in conformità dell' e rispettino le disposizioni di tale articolo.
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