Art. 41
Obblighi generali delle autorità competenti
In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi generali delle autorità competenti
Le autorità competenti:
a)
dispongono di procedure o modalità atte a garantire e a verificare l'efficacia, l'adeguatezza, l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essere svolte o di entrambe;
b)
dispongono di procedure o modalità atte a garantire che il loro personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali non sia soggetto a conflitti di interesse rispetto agli operatori sui cui esegue tali controlli ufficiali e le altre attività ufficiali o di entrambe;
c)
dispongono, o possono avere accesso, a sufficiente personale con qualifiche, formazione ed esperienza adeguate, di modo che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possano essere eseguiti in modo efficiente ed effettivo;
d)
dispongono di strutture e attrezzature appropriate e debitamente mantenute in efficienza per garantire che il loro personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed effettivo;
e)
dispongono delle competenze giuridiche per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché per agire come previsto dal presente regolamento;
f)
dispongono delle procedure giuridiche atte a garantire che il loro personale abbia accesso ai locali, ai documenti e ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni tenuti dagli operatori, così da poter svolgere correttamente i propri compiti.
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