Art. 49

Comunicazioni della Commissione e degli Stati membri sulla base delle informazioni fornite da paesi terzi

In vigore dal 8 giu 2016
Comunicazioni della Commissione e degli Stati membri sulla base delle informazioni fornite da paesi terzi 1.   Se le autorità competenti ricevono da un paese terzo informazioni indicanti una non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, esse comunicano senza indugio tali informazioni: a) alle autorità competenti degli altri Stati membri notoriamente interessati da detta non conformità; b) alla Commissione, se le informazioni sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione. 2.   Le informazioni ottenute grazie alle indagini o ai controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che: a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni siano d'accordo; b) siano rispettate le pertinenti norme dell'Unione e le norme nazionali applicabili alla comunicazione di dati a carattere personale a paesi terzi.
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