Art. 51

Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali

In vigore dal 8 giu 2016
Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate affinché le autorità competenti abbiano il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo