Art. 51
Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali
In vigore dal 8 giu 2016
Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali
Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate affinché le autorità competenti abbiano il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
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