Art. 52
Sanzioni
In vigore dal 8 giu 2016
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o novembre 2018 e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.
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