Art. 53
Controlli della Commissione negli Stati membri
In vigore dal 8 giu 2016
Controlli della Commissione negli Stati membri
1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli esperti della Commissione possono effettuare controlli negli Stati membri al fine di, a seconda dei casi:
a)
verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento;
b)
verificare le prassi di attuazione e il funzionamento dei sistemi ufficiali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono;
c)
indagare e raccogliere informazioni:
i)
su problemi importanti o ricorrenti riguardanti l'applicazione o la verifica dell'attuazione delle norme stabilite dal presente regolamento;
ii)
su problemi emergenti o su nuovi sviluppi in relazione a particolari pratiche degli operatori.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco effettuate insieme alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali.
4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti degli Stati membri che accompagnano gli esperti della Commissione hanno gli stessi diritti di accesso di questi ultimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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