Art. 54

Relazioni della Commissione sui controlli effettuati dai suoi esperti negli Stati membri

In vigore dal 8 giu 2016
Relazioni della Commissione sui controlli effettuati dai suoi esperti negli Stati membri 1.   La Commissione: a) elabora un progetto di relazione sulle risultanze emerse contenente raccomandazioni volte a rimediare alle carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli di cui all', paragrafo 1; b) invia allo Stato membro in cui sono stati effettuati detti controlli una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) affinché lo Stato membro presenti le sue osservazioni; c) tiene conto delle osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) del presente paragrafo in sede di elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1, effettuati dai suoi esperti nello Stato membro in questione; d) rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettere b). 2.   Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, la Commissione può raccomandare che gli Stati membri adottino misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate durante i controlli da essa effettuati conformemente all', paragrafo 1.
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