Art. 55
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
In vigore dal 8 giu 2016
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
1. Gli Stati membri:
a)
su richiesta degli esperti della Commissione prestano l'assistenza tecnica necessaria e forniscono la documentazione disponibile nonché ogni altro sostegno tecnico al fine di consentire a tali esperti di svolgere in modo efficiente ed effettivo i controlli di cui all', paragrafo 1;
b)
prestano l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali, ivi incluse le relative parti e altri siti, alle attrezzature e alle informazioni, compresi i sistemi informatizzati di gestione delle informazioni, nonché, se del caso, agli animali riproduttori e al loro materiale germinale, secondo quanto necessario per effettuare i controlli di cui all', paragrafo 1.
2. Gli Stati membri adottano adeguate misure di follow-up alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione finale di cui all', paragrafo 1, lettera c), al fine di garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
Storico versioni
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