Art. 57

Controlli della Commissione in paesi terzi

In vigore dal 8 giu 2016
Controlli della Commissione in paesi terzi 1.   Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in un paese terzo al fine di, a seconda dei casi: a) verificare che la legislazione e i sistemi del paese terzo sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nel presente regolamento; b) verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VIII del presente regolamento; c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi agli animali riproduttori e al loro materiale germinale che entrano nell'Unione in provenienza da tale paese terzo. 2.   I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare: a) della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale; b) dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui esse dispongono e della loro indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione applicabile; c) della formazione del personale responsabile nel paese terzo dell'esecuzione dei controlli o della supervisione sugli organismi di allevamento; d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo; e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità; f) dell'entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi; g) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme stabilite dal presente regolamento.
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