Art. 57
Controlli della Commissione in paesi terzi
In vigore dal 8 giu 2016
Controlli della Commissione in paesi terzi
1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in un paese terzo al fine di, a seconda dei casi:
a)
verificare che la legislazione e i sistemi del paese terzo sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nel presente regolamento;
b)
verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VIII del presente regolamento;
c)
raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi agli animali riproduttori e al loro materiale germinale che entrano nell'Unione in provenienza da tale paese terzo.
2. I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a)
della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale;
b)
dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui esse dispongono e della loro indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione applicabile;
c)
della formazione del personale responsabile nel paese terzo dell'esecuzione dei controlli o della supervisione sugli organismi di allevamento;
d)
delle risorse di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo;
e)
dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità;
f)
dell'entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;
g)
delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme stabilite dal presente regolamento.
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