Art. 56
Grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro
In vigore dal 8 giu 2016
Grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro
1. Se la Commissione dispone di prove dell'esistenza di una grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro e se tale perturbazione può comportare una diffusa violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, essa adotta atti di esecuzione che stabiliscono una o più delle seguenti misure:
a)
condizioni particolari per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del materiale germinale dei medesimi interessati dalla perturbazione del sistema di controllo ufficiale, ovvero divieto di tali scambi;
b)
ogni altra misura temporanea appropriata.
Tali atti di esecuzione cessano di applicarsi non appena sia stata eliminata tale perturbazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo se la Commissione ha richiesto allo Stato membro interessato di porre rimedio alla situazione entro un termine adeguato e lo Stato membro non vi ha posto rimedio.
3. La Commissione segue l'evoluzione della situazione menzionata al paragrafo 1 e, a seconda dell'evoluzione di detta situazione, adotta atti d'esecuzione che modificano o abrogano le misure adottate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-56