Art. 58

Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi

In vigore dal 8 giu 2016
Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi 1.   La frequenza dei controlli in un paese terzo previsti all', paragrafo 1, è determinata in base: a) ai principi e agli obiettivi delle norme stabilite dal presente regolamento; b) al volume e alla natura degli animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato; c) ai risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1, già eseguiti; d) ai risultati dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo nonché in base ai risultati di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri; e) a qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga opportuna. 2.   Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui all', paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, chiedere al paese terzo interessato di fornire: a) le informazioni di cui all', paragrafo 2, ovvero di cui all', paragrafo 2, lettera a); b) se opportuno e necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle autorità competenti di detto paese terzo. 3.   La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante l'esecuzione dei controlli di cui all', paragrafo 1.
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