Art. 60
Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale
In vigore dal 8 giu 2016
Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale
1. In presenza di elementi indicanti che in un paese terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti d'esecuzione contenenti una o più delle seguenti misure:
a)
divieto di ingresso nell'Unione, in quanto animali riproduttori o loro materiale germinale, di animali o dei loro sperma, ovociti ed embrioni originari di detto paese terzo;
b)
divieto di iscrizione nei libri genealogici gestiti dagli enti selezionatori, ovvero del divieto di registrazione nei registri anagrafici della razza gestiti dagli enti ibridatori degli animali riproduttori e dei discendenti ottenuti dal materiale germinale di tali animali originari del paese terzo interessato;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
In aggiunta a, o in sostituzione di tali atti di esecuzione, la Commissione può adottare una o più delle seguenti misure:
a)
stralcio di detto paese terzo o degli organismi di allevamento di detto paese terzo dall'elenco di cui all', paragrafo 1;
b)
adozione di ogni altra misura appropriata.
2. Gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata.
3. Nell'adottare gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto:
a)
delle informazioni raccolte in conformità dell', paragrafo 2;
b)
di eventuali altre informazioni presentate dal paese terzo interessato dalla non conformità di cui al paragrafo 1;
c)
se necessario, dei risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1.
4. La Commissione monitora i casi di non conformità di cui al paragrafo 1 e, a seconda di come si evolve la situazione, modifica o abroga le misure adottate, utilizzando la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.
Storico versioni
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