Art. 60

Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

In vigore dal 8 giu 2016
Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale 1.   In presenza di elementi indicanti che in un paese terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti d'esecuzione contenenti una o più delle seguenti misure: a) divieto di ingresso nell'Unione, in quanto animali riproduttori o loro materiale germinale, di animali o dei loro sperma, ovociti ed embrioni originari di detto paese terzo; b) divieto di iscrizione nei libri genealogici gestiti dagli enti selezionatori, ovvero del divieto di registrazione nei registri anagrafici della razza gestiti dagli enti ibridatori degli animali riproduttori e dei discendenti ottenuti dal materiale germinale di tali animali originari del paese terzo interessato; Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. In aggiunta a, o in sostituzione di tali atti di esecuzione, la Commissione può adottare una o più delle seguenti misure: a) stralcio di detto paese terzo o degli organismi di allevamento di detto paese terzo dall'elenco di cui all', paragrafo 1; b) adozione di ogni altra misura appropriata. 2.   Gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata. 3.   Nell'adottare gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto: a) delle informazioni raccolte in conformità dell', paragrafo 2; b) di eventuali altre informazioni presentate dal paese terzo interessato dalla non conformità di cui al paragrafo 1; c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1. 4.   La Commissione monitora i casi di non conformità di cui al paragrafo 1 e, a seconda di come si evolve la situazione, modifica o abroga le misure adottate, utilizzando la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1012:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo