Art. 35

Equivalenza delle misure applicate alla riproduzione degli animali nei paesi terzi

In vigore dal 8 giu 2016
Equivalenza delle misure applicate alla riproduzione degli animali nei paesi terzi 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscano che le misure applicate nel paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento in materia di: a) riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori previsti all'; b) approvazione dei programmi genetici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, previsti all'; c) iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi previsti agli ; d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli ; e) utilizzo del materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione, previsto agli ; f) prova di performance e valutazione genetica previste all'; g) controlli ufficiali sugli operatori, previsti all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati sulla base: a) di un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato che intende far riconoscere le proprie misure come equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento; b) se del caso, dei risultati soddisfacenti di un controllo eseguito dalla Commissione conformemente all'. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono stabilire i meccanismi di dettaglio che disciplinano l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dal paese terzo interessato e possono comprendere: a) il formato e il contenuto dei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori e il relativo materiale germinale; b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di tali animali riproduttori o del loro materiale germinale nonché i controlli ufficiali da eseguire al momento dell'ingresso nell'Unione su tali animali riproduttori o su tale materiale germinale; c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi degli organismi di allevamento situati nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. 4.   La Commissione, senza indebito indugio, adotta atti di esecuzione che abrogano gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se non è più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure stabilita al momento dell'adozione di tali atti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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