Art. 18
Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico
In vigore dal 8 giu 2016
Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico
1. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'.
2. Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all', paragrafo 3,o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'.
3. Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.
Storico versioni
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