Art. 21

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

In vigore dal 8 giu 2016
Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione 1.   Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all', per una razza ammette: a) a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza; b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'; c) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'; d) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all', se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'; e) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'; f) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all', se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'; g) al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'. 2.   In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3 e, se del caso, all'. Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b). 3.   Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza. 4.   Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell', paragrafo 3, e, se del caso, dell', è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura. 5.   Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale. 6.   In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro. 7.   In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all', sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.
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