Art. 23
Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi
In vigore dal 8 giu 2016
Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi
1. Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.
2. Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all', paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.
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