Art. 22
Metodi di verifica dell'identità
In vigore dal 8 giu 2016
Metodi di verifica dell'identità
1. Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.
2. Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.
3. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all', dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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