Art. 20

Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale

In vigore dal 8 giu 2016
Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale 1.   Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all', tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all' gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II. 2.   Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all' e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.
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