Art. 25

Metodi di prova della performance e di valutazione genetica

In vigore dal 8 giu 2016
Metodi di prova della performance e di valutazione genetica Se un ente selezionatore, un ente ibridatore ovvero un terzo designati in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), eseguono una prova di performance o la valutazione genetica di animali riproduttori, tali enti riproduttori, enti ibridatori o terzi assicurano che tale prova o tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme: a) di cui all'allegato III, nel caso di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina e nel caso di suini ibridi riproduttori; b) di cui al programma genetico realizzato da detto ente selezionatore o, approvato in conformità dell', paragrafo 3), e, se del caso, dell', nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
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