Art. 4

Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

In vigore dal 8 giu 2016
Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori 1.   Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore. Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore. 2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico. 3.   Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni: a) abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente; b) dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'; c) la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3; d) al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell', paragrafo 2.
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